Il meccanismo prevede che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d’imposta, sia obbligato all’assolvimento dell’IVA, in luogo del cedente.
Dallo scorso 2 maggio 2016, l’inversione contabile dell’Iva (reverse charge) si applica anche alle vendite di console da gioco, tablet, Pc e portatili, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione. Il meccanismo prevede che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d’imposta, sia obbligato all’assolvimento dell’Iva, in luogo del cedente.
Con la circolare n. 21/E, l’Agenzia fornisce chiarimenti sulle nuove disposizioni relative alle operazioni soggette al reverse charge, in tal modo rispondendo - in linea con la direttiva Iva comunitaria - all’esigenza di evitare e scoraggiare eventuali tentativi di frode e di semplificare la procedura di riscossione dell’imposta.
Come funziona il meccanismo del reverse charge
L’istituto prevede che il venditore emetta fattura senza addebitare l’imposta con l’indicazione della norma che regola l’applicazione del reverse charge. Dal canto suo, l’acquirente sarà tenuto ad integrare la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta e, allo stesso tempo, ad annotare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi sia nel registro degli acquisti.
Le cessioni coinvolte
Le Entrate precisano che il reverse charge si applica per le sole cessioni di beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.
La novità interesserà le operazioni effettuate a partire dal 2 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2018.
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