Con un nuovo decreto, il Ministro dello Sviluppo economico ha stabilito un sostanziale ampliamento, in favore delle PMI innovative, della possibilità di accesso al Fondo di garanzia.
Con un nuovo decreto, il
Ministro dello Sviluppo economico ha stabilito un sostanziale ampliamento, in favore delle PMI innovative, della possibilità di accesso al
Fondo di garanzia attraverso la procedura "semplificata", già prevista dalle attuali disposizioni operative (parte VI).
La procedura semplificata prevede la possibilità di accesso al
Fondo di garanzia per le PMI senza che il gestore del Fondo effettui la valutazione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria.
Fino ad ora hanno potuto accedere alla procedura semplificata solo le operazioni finanziarie che, oltre a rispettare una serie di requisiti minori, non sono assistite
da garanzie reali o fideiussioni bancarie o assicurative e che siano concesse a imprese rientranti, sulla base dei modelli di valutazione riportati nella parte VI delle citate disposizioni operative allegate al decreto interministeriale 27 dicembre 2013, nella "fascia 1" di valutazione.
II
decreto interministeriale 23 marzo 2016 prevede, in relazione alle operazioni finanziarie riferite a PMI innovative, che l’accesso al Fondo tramite la procedura semplificata possa avvenire, fermi restando gli altri requisiti previsti dalle disposizioni operative, anche nel caso in cui l'impresa rientri nella "fascia 2" di valutazione.
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