La novità, introdotta dalla legge di stabilità 2015, prevede che in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, l’Iva addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all’erario e non più dal fornitore.
Primo round di chiarimenti da parte dell'
Agenzia delle Entrate sull’applicazione del nuovo
meccanismo della scissione dei pagamenti Iva, denominato
split payment.
La novità, introdotta dalla legge di stabilità 2015, prevede che in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, l’Iva addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente
direttamente all’erario e non più dal fornitore.
L’Agenzia, in particolare, spiega che non saranno sanzionate le violazioni eventualmente commesse in buona fede prima della pubblicazione del documento di prassi.
Cos’è lo split payment
In pratica, con le nuove regole, il pagamento del corrispettivo viene quindi ad esser scisso dal versamento dell’imposta dovuta. La scissione dei pagamenti si applica alle operazioni il cui corrispettivo sia stato pagato dopo il 1° gennaio 2015 e sempre che le stesse non siano state già fatturate anteriormente alla questa data. Lo split payment non trova applicazione dunque in riferimento alle operazioni per le quali la fattura è stata emessa entro il 31 dicembre 2014.
Il circolo virtuoso dello split payment, pagamenti Iva scissi, “Vat gap” ridotto. Il nuovo meccanismo alla base dell’adozione dello split payment modifica e allo stesso tempo innova nelle fondamenta il sistema di riscossione dell’Iva. Il cambiamento è diretto alla riduzione del “Vat gap” e al contrasto dei fenomeni di evasione e delle frodi in materia di Iva.
I soggetti interessati dalla scissione dei pagamenti. Tra gli enti inclusi nella nuova modalità di versamento dell’Iva rientrano lo Stato e gli organi dello Stato, gli enti pubblici territoriali, le Camere di Commercio, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali e gli enti pubblici di previdenza come l’Inps. In ogni caso, per ragioni di semplicità e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi enti pubblici acquirenti) la circolare rimanda all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA),
http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php, nel quale i fornitori possono verificare la categoria di appartenenza e i riferimenti degli enti pubblici ai quali devono emettere fattura.
Per lo split payment vale la fattura, non il semplice scontrino o la ricevuta
La scissione dei pagamenti Iva, chiarisce la Circolare, riguarda soltanto le operazioni documentate con relativa fattura emessa dai fornitori. Pertanto, sono escluse dal meccanismo dello split payment le operazioni, come ad esempio le piccole spese sostenute da un ente pubblico, certificate dal fornitore con semplice rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino. Lo stesso vale anche per gli scontrini non fiscali, nel caso in cui si riferiscano a soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi o di altre modalità di certificazione specificatamente previste.
Niente sanzioni per gli errori commessi in buona fede
In considerazione dell’incertezza in materia, nel rispetto dei principi dello Statuto del contribuente di tutela dell’affidamento, il documento di prassi chiarisce che sono fatti salvi i comportamenti adottati finora dai contribuenti. Pertanto l’Agenzia non applicherà sanzioni per le violazioni relative alle modalità di versamento Iva eventualmente commesse prima dell’emanazione della circolare.
I soggetti esclusi. Fuori dalla platea dei destinatari gli enti pubblici non economici, quali gli Ordini professionali, gli Enti e gli istituti di ricerca, le Autorità indipendenti, le Arpa, l’Aran, l’Agid, gli Automobile club provinciali, l’Inail e le Agenzie fiscali. Per questi enti, infatti, valgono ancora le regole ordinarie di addebito e versamento dell’Iva. La circolare chiarisce inoltre che, poiché il richiamo all’elenco IPA non può essere esaustivo, l’operatore che avesse ancora dei dubbi potrà presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 11 dello Statuto del contribuente.
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