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Split Payment, nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Lo Split Payment riguarda le fatture emesse dopo il 1° luglio 2017 e le novità sono indirizzate a chi deve fatturare verso l'ampia platea di soggetti cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione del pagamento.

Mercato
Ecco i chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle nuove regole in materia di split payment.
La
circolare n. 27/E illustra le novità introdotte dalla manovra correttiva 2017 (Dl n. 50/2017), che ha modificato la disciplina della scissione dei pagamenti con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
Le novità, su cui si sofferma il documento, riguardano in particolare l’estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate verso le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, le Società controllate da Pubbliche Amministrazioni Centrali o Locali nonché le Società quotate nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana. Altra novità riguarda l’applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi rese dai professionisti. 


Tutti i destinatari a cui fatturare con split payment 
La circolare fa il punto sulla platea di soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione del pagamento. A seguito delle modifiche apportate dal Dl 50/2017, infatti, rientrano nell’applicazione della scissione dei pagamenti nuove Pa e nuove società. In particolare, per quanto riguarda le Pa, la platea degli interessati corrisponde, ora, a quella dei soggetti verso cui i fornitori hanno l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico. Si tratta, quindi, di tutti gli enti iscritti all’Ipa (Indice delle pubbliche Amministrazioni), con la sola eccezione dei “Gestori di pubblici servizi”.
Rientrano, inoltre, nella scissione dei pagamenti tutte le società, controllate da Pa centrali o locali oppure quotate e inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa italiana, indicate negli appositi elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze e reperibili al link:
http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio/Manovra-diBilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.50_2017-3-Rettifica-elenchi-definitivi

Lo split payment dei professionisti
Spazio, inoltre, alla novità intervenuta nei confronti dei professionisti: a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017, infatti, il meccanismo della scissione dei pagamenti si estende ai compensi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto o d’imposta, relativi alle prestazioni di servizi rese dai professionisti.
Esigibilità a due vie - L’Agenzia delle Entrate ricorda che il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto la possibilità per le Pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto. La scelta per l’esigibilità anticipata può essere fatta in relazione a ogni fattura ricevuta/registrata. In pratica, spiega l’Agenzia delle Entrate, per esprimere la preferenza basterà il comportamento concludente del contribuente. 


Il calendario dei versamenti
Un’altra novità illustrata dalla circolare n. 27/E riguarda le modalità con le quali pubbliche amministrazioni e società acquirenti di beni e servizi possono effettuare il versamento diretto all’Erario dell’Iva dovuta con il meccanismo della scissione dei pagamenti.
Circa le modalità, questi soggetti possono versare cumulativamente l’Iva dovuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile (senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo appositamente istituito), oppure effettuare: 

- versamenti cumulativi giornalieri, in relazione all’insieme delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile giorno per giorno; 
- versamenti distinti relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile. In alternativa, le pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi possono far confluire l’imposta dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della possibilità di annotare le fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche nei registro delle fatture e dei corrispettivi previsti negli articoli 23 e 24 del Dpr n. 633/1972. 

Nessuna correzione per gli errori da luglio a oggi
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i soggetti che, pur dovendo applicare lo split payment, hanno emesso fatture erroneamente con il regime ordinario dopo il 1° luglio 2017 fino alla pubblicazione della circolare non dovranno effettuare alcuna variazione sempre che l’imposta sia stata assolta. A partire da oggi, invece, i fornitori dovranno regolarizzare le fatture emesse con erronea applicazione dell’Iva ordinaria, o erronea indicazione della scissione dei pagamenti emettendo una nota di variazione e un nuovo documento contabile. 

Cos’è lo split payment
Il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (Pa e Società) l’Iva addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore.
Con il documento di prassi appena pubblicato, l’Agenzia illustra le modifiche introdotte dal Dl n. 50/2017 alla disciplina dello split payment con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

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