L'Agenzia delle Entrate stabilisce con una circolare chi è escluso, in tutto o in parte, dall’obbligo di trasmissione dei dati.
Fino al 31 marzo 2017 sarà possibile esercitare l’opzione per trasmettere telematicamente all’
Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle eventuali variazioni.
I termini di trasmissione dei dati delle fatture sarà identico tanto per chi eserciterà l’opzione quanto per chi non lo farà: l’Agenzia delle Entrate, infatti, adeguerà i termini stabiliti dal Provvedimento del 28 ottobre scorso allineandoli a quelli fissati dal decreto legge 193/2016, anche nel caso in cui le comunicazioni dovessero essere modificate.
È inoltre disponibile, sul sito dell’Agenzia,
www.agenziaentrate.gov.it, la Circolare 1/E con cui vengono forniti i primi chiarimenti sui dati da riportare nella comunicazione e sulla modalità di compilazione della stessa. Il documento di prassi ribadisce che i chiarimenti forniti riguardano anche la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture ai sensi del decreto fiscale n. 193 dello scorso anno e precisa quali contribuenti non sono tenuti all’adempimento.
I dati delle e-fatture sono acquisiti da SDL
Se il contribuente trasmette o riceve le fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio, i dati delle stesse verranno acquisiti automaticamente dall’Agenzia e non sarà quindi necessario inviarli all’Amministrazione.
Come compilare la comunicazione in caso di operazioni particolari
Oltre ai dati del fornitore e del cliente, del numero e della data della fattura, la comunicazione prevede l’inserimento del valore dell’Iva ovvero, in caso di operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge, regime del margine ecc., in luogo dell’imposta l’inserimento una specifica causale (da N1 a N7) che consentirà di codificare la natura dell’operazione. Le causali sono identiche a quelle già previste dalla fattura elettronica utilizzata per le Pubbliche Amministrazioni.
Chi è escluso, in tutto o in parte, dall’obbligo di trasmissione dei dati
Tra queste categorie sono indicati i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane, i contribuenti che rientrano nel regime forfetario dei “minimi” e quelli che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Società sportive dilettantistiche e PA trasmettono solo le fatture emesse
I contribuenti che rientrano nel regime agevolato della legge n. 398/91, cioè le società sportive dilettantistiche e assimilate, sono obbligati a trasmettere solo i dati delle fatture emesse. Le Amministrazioni pubbliche, nonché quelle autonome, inviano solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalla pubbliche amministrazioni che non siano già state acquisite tramite il Sistema di Interscambio.
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