Deposito IVA, l'Agenzia delle Entrate precisa

L'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle questioni interpretative relative alla disciplina dei depositi IVA, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea del luglio 2014.

Autore: Redazione Channelcity

Con la circolare n.12/E l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle regole dettate negli anni su questo tema, alla luce delle connessioni con i depositi doganali e della sentenza della Corte di giustizia europea dello scorso luglio secondo cui l’obbligo di introduzione fisica della merce importata nel deposito Iva può essere previsto dalla normativa nazionale Iva, in quanto costituisce atto idoneo a garantire la riscossione dell’imposta. 
La circolare dell'Agenzia ripercorre l’identikit dei beni depositabili, delle operazioni agevolate, così come le modalità d’ingresso ed estrazione dei beni dal deposito, anche nel caso di commercializzazione nel nostro Paese, e il calcolo dell’imponibile “sensibile” ai cali merce. 

Il profilo dei depositi Iva agli occhi del Fisco
I depositi Iva sono luoghi fisici, situati nel nostro Paese, al cui interno la merce entra, staziona poi viene estratta. Per determinate operazioni, questi magazzini consentono che l’Iva, laddove dovuta, sia assolta dall’acquirente finale solo al momento dell’estrazione dei beni, con il meccanismo del reverse charge (inversione contabile). 
Rientrano tra i depositi Iva anche quelli già autorizzati dall’autorità doganale, come per esempio i magazzini generali, i depositi franchi e i punti franchi gestiti dalle imprese autorizzate, i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa, i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione di lane. 

Deposito virtuale, eccezione alla regola generale 
Gli effetti fiscali del deposito Iva sono ammessi anche senza transito fisico delle merci solo per i beni “fuori magazzino” che devono essere lavorati. In tutti gli altri casi, la merce deve entrare fisicamente nel deposito per beneficiare della disciplina agevolata. In base alle novità introdotte dal Dl 179/2012, infatti, il regime di deposito Iva, cioè lo slittamento del pagamento dell’imposta all’estrazione dei beni, vale anche nel caso in cui le merci siano custodite in spazi limitrofi al magazzino per poter subire delle lavorazioni. La circolare precisa che i beni, una volta lavorati, non devono essere necessariamente introdotti nel deposito, purché la relativa movimentazione sia registrata. Si considerano così soddisfatte, infatti, le funzioni di stoccaggio e custodia da parte del depositario. 

Fattura unica per acquisto ed estrazione beni in giornata 
In un’ottica di semplificazione, nel caso di beni estratti dal deposito per essere commercializzati in Italia, se l’acquisto delle merci e la loro uscita dal magazzino avviene nello stesso giorno, queste due operazioni possono essere ricomprese in un’unica fattura riepilogativa giornaliera. 

Calcolo dell’imponibile Iva influenzato dai cali merce 
La circolare chiarisce che se l’estrazione del bene in deposito avviene per la commercializzazione in Italia, in linea di principio l’imponibile è dato dal corrispettivo - oppure, se manca, dal valore dell’operazione - non soggetto a Iva in conseguenza dell’introduzione nel deposito. Nel Ufficio Stampa caso in cui i beni, durante il periodo di giacenza, siano stati oggetto di più cessioni, la base su cui determinare l’Iva è determinata dal corrispettivo o dal valore dell’ultima transazione. 
Inoltre, il documento di prassi precisa che se la merce subisce dei cali fisici e tecnici in fase di stoccaggio, la base imponibile all’estrazione del bene va determinata al netto del valore del calo. Il concetto di calo è infatti ricondotto a quello dei beni distrutti, dal momento che avviene per cause naturali e indipendenti dalla volontà del soggetto Iva. In altre parole, nel calcolo dell’imponibile il contribuente può riferirsi alle quantità effettivamente estratte dal deposito, a patto che siano calcolate su basi oggettive e riscontrabili.

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