Depositi IVA, pronta la dichiarazione di affidabilità
I depositi Iva agevolano gli scambi di beni in ambito intracomunitario, rendendo possibile trasferire la merce da un Paese membro all’altro evitando di assoggettare ad imposta i singoli passaggi. a certificazione è valida per l’intero anno solare.
Autore: Redazione ChannelCity
E' online il modello definitivo di dichiarazione sostitutiva che gli operatori dovranno utilizzare da sabato 1° aprile per estrarre beni dai depositi Iva emettendo fattura senza addebito d’imposta ed evitare l’obbligo di prestare la garanzia. Il modello, approvato dall'Agenzia delle Entrate, consente alla ditta individuale o società che estrae i beni di attestare la sussistenza dei requisiti di affidabilità fissati dal Dm 23 febbraio 2017 e va consegnato al gestore del deposito Iva all’atto della prima estrazione. Quest’ultimo provvederà poi a trasmetterlo, tramite posta elettronica certificata, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o alle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano territorialmente competenti sulla base del proprio domicilio fiscale. Gli indirizzi PEC a cui trasmettere le dichiarazioni sono indicati nelle istruzioni, disponibili online insieme al modello mentre la certificazione è valida per l’intero anno solare. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà consente a chi estrae i beni dal deposito Iva di emettere fattura senza addebito di imposta (ai sensi dell’articolo 17 del Dpr n. 633/1972), evitando tuttavia di dover presentare la garanzia prevista (articolo 50-bis comma 6 del Dl 331/1993). In particolare, il contribuente dovrà autocertificare quattro requisiti di affidabilità: - aver presentato, se d’obbligo, la dichiarazione annuale Iva nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione; - aver effettuato i versamenti Iva dovuti in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione; - non aver ricevuto notifica, nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione, di avvisi di rettifica o di accertamento definitivi per i quali non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; - non essere formalmente a conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dall’articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Dal punto di vista fiscale, i depositi Iva agevolano gli scambi di beni in ambito intracomunitario, rendendo possibile trasferire la merce da un Paese membro all’altro evitando di assoggettare ad imposta i singoli passaggi. In particolare il sistema del deposito Iva consente per determinate operazioni che l’imposta, se dovuta, sia assolta dall’acquirente finale solo al momento dell’estrazione dei beni dal deposito.
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